Regolamento e Spese di Mediazione
Gli incentivi fiscali in Mediazione
L’art. 20 del d.lgs. n. 28/2010, con riguardo alle procedure di mediazione, riconosce:
- alle parti di una procedura di mediazione, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di € 600,00;
- alle parti di una procedura di mediazione, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo, in caso di raggiungimento dell'accordo, un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00;
- Ai sensi dell’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 28/2010, i crediti di imposta indicati alle lett. a) e b) sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche; gli stessi crediti di imposta, in caso di insuccesso della mediazione, sono ridotti della metà;
- alle parti del procedimento di mediazione, un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518,00;
- agli organismi di mediazione un credito di imposta commisurato all'indennità dovuta, ma non esigibile, dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di € 24.000,00.
Sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina https://lsg.giustizia.it/ è disponibile la piattaforma per richiedere i nuovi incentivi fiscali (credito di imposta) per la mediazione civile e commerciale riconosciuti dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022).
Ai sensi del Decreto interministeriale del 1 agosto 2023 (Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita), si ricorda che la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata direttamente dagli interessati online, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione.
Si può accedere alla piattaforma tramite:
- SPID;
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- Carta d'identità elettronica (CIE).
Laddove la domanda sia presentata per conto di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del legale rappresentante della medesima. Dopo l'accesso, occorre scegliere la voce istanza credito di imposta e completare i moduli con le informazioni richieste.
Le domande vanno presentate, per le procedure iniziate dopo il 30 giugno 2023, entro il 31 marzo 2024.
Una volta ricevute le domande, il Ministero della Giustizia, effettuate le verifiche necessarie, comunicherà ai richiedenti l'importo spettante entro il prossimo 30 aprile 2024.