La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La legge ha previsto tre tipi di mediazione:
La mediazione si introduce con una semplice domanda presentata personalmente o dal proprio legale, contenente l’indicazione:
Le parti possono scegliere liberamente l’Organismo di Mediazione, purché sia territorialmente competente.
La domanda di mediazione può essere presentata in lingua italiana e nel corso della procedura la lingua utilizzata sarà l’italiano.
Depositata la domanda, ogni successiva incombenza sarà effettuata dalla nostra Segreteria con la quale potrete concordare la data del primo incontro (da effettuarsi tra 20 e 40 giorni dal deposito della Domanda come da normativa vigente) di agevole individuazione.
Il D.Lgs. 28/2010 prevede che il tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati è obbligatorio nelle seguenti materie: Condominio, Diritti reali, Divisione, Successioni ereditarie, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Contratti assicurativi bancari e finanziari, Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, Associazione in partecipazione, Consorzio, Franchising, Opera, Rete, Somministrazione, Società di persone e Subfornitura.
Per le suddette materie in ambito civile e commerciale la mediazione è condizione di procedibilità ma, al di là della obbligatorietà, è preferibile per la sua evidente maggiore economicità e rapidità.