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La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La legge ha previsto tre tipi di mediazione:

  1. facoltativa: quando viene lasciata alla libera determinazione delle parti in conflitto e può essere intrapresa prima o durante il processo, senza limiti di tempo, competendo al mediatore farla procedere in tempi brevi ed in modo efficiente;
  2. obbligatoria: quando è imposta dalla legge e si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo, oppure quando è prevista da una clausola contrattuale o statutaria;
  3. demandata dal giudice: quando è il giudice ad invitare le parti ad attivare il procedimento di mediazione. Anche a processo avviato e anche per materie per cui non vi sia la condizione di procedibilità, il giudice, valutando lo stato della causa e il comportamento delle parti, può invitarle a ricorrere agli organismi di mediazione.

Come si inizia un procedimento di mediazione?

La mediazione si introduce con una semplice domanda presentata personalmente o dal proprio legale, contenente l’indicazione:

  • dell’Organismo di Mediazione investito;
  • del legale che assisterà la parte Proponente;
  • delle altre parti interessate;
  • dell’oggetto della pretesa;
  • della materia;
  • delle relative ragioni;
  • del valore della controversia
  • del motivo di avvio (es. perché condizione di procedibilità, perché delegata dal Giudice, perché volontaria).

Le parti possono scegliere liberamente l’Organismo di Mediazione, purché sia territorialmente competente.

La domanda di mediazione può essere presentata in lingua italiana e nel corso della procedura la lingua utilizzata sarà l’italiano.

Depositata la domanda, ogni successiva incombenza sarà effettuata dalla nostra Segreteria con la quale potrete concordare la data del primo incontro (da effettuarsi tra 20 e 40 giorni dal deposito della Domanda come da normativa vigente) di agevole individuazione.

La Mediazione obbligatoria

Il D.Lgs. 28/2010 prevede che il tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati è obbligatorio nelle seguenti materie: Condominio, Diritti reali, Divisione, Successioni ereditarie, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Contratti assicurativi bancari e finanziari, Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, Associazione in partecipazione, Consorzio, Franchising, Opera, Rete, Somministrazione, Società di persone e Subfornitura.

Per le suddette materie in ambito civile e commerciale la mediazione è condizione di procedibilità ma, al di là della obbligatorietà, è preferibile per la sua evidente maggiore economicità e rapidità.